Una soluzione per ogni richiesta di garanzia: Fideiussioni bancarie, finanziarie, assicurative e cauzioni
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| DOCUMENTI RICHIESTI |
ELENCO DOCUMENTI NECESSARI
Per la richiesta di emissioni di atto fidejussorio è necessario presentare:
1. Copia del contratto da garantire o documento nel quale si richiede emissione di fidejussione. Si presentano inoltre documenti differenti se si tratta di persona giuridica o fisica.
PERSONA GIURIDICA:
1.Oggetto della fideiussione 2.Visura Camerale aggiornata (max 3 mesi) 3.Copia Bilancio 4.Modello Unico Società 5.Documento di Identità e Codice Fiscale dell'Amministratore 6.Modello Unico dell'Amministratore 7.Documentazioni coobbligati (Doc. Identità, Cod. Fiscale, Mod. Unico) 8.Documentazione del Beneficiario
PERSONE FISICHE:
1. Oggetto della fideiussione 2. Documento d'Identità e Codice Fiscale 3. Modello Unico Persone Fisiche 4. Documentazione coobbligati(Doc. Identità, Cod. Fiscale, Mod. Unico) 5. Documentazione del Beneficiario |
| CAUZIONI - TIPOLOGIE |
CAUZIONI PER APPALTI PUBBLICI
Le Cauzionisi distinguono in :
CAUZIONI PER BENEFICIARI PUBBLICI
Cauzioni per beneficiari pubblicisi distinguono in :
CAUZIONI PER BENEFICIARI PRIVATI
Cauzioni per beneficiari privatinell'ambito di questa categoria si distingue fra : |
| FIDEIUSSIONE: CODICE CIVILE |
FIDEIUSSIONE: COSA DICE IL CODICE CIVILE Chi emette la fideiussione? A cosa serve una fideiussione? Chi la chiede? Cosa prevedono gli articoli del Codice Civile sulla Fedeiussione? Queste alcune domande che con l'aiuto del Codice civile chiariremo per capire meglio questa forma molto richiesta di garanzia, cioè la fideiussione. « La fideiussione si costituisce mediante un contratto col quale un terzo si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l'obbligazione altrui. » Spieghiamo meglio. Nel diritto italiano e nel Codice Civile la fideiussione è il negozio giuridico con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, garantisce un'obbligazione altrui, obbligandosi personalmente nei confronti del creditore del rapporto obbligatorio. Tale nozione è accolta dal codice civile all'art. 1936 ai sensi del quale «È fideiussiore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce (Promessa unilaterale)l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza». |