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Pagina 1 di 2 Un'azienda che ha accumulato un debito verso l'Erario per imposte non versate e che si è trovata nella necessità di dover rateizzare tale debito come può usare le fideiussioni finanziarie come garanzie accessorie nei piani di rientro del debito aziendale verso l'Erario o la Banca? La normativa riguardante tali garanzie accessorie è stata modifiche più volte, disorientando sia il contribuente debitore che la Banca garante. Facciamo il punto prima e dopo la recente finanziaria (legge n. 244 del 24 dicembre 2007).
La situazione prima della "Finanziaria 2008" A decorrere dal 1° gennaio 2005, chi intendeva evitare il pagamento in unica soluzione delle somme dovute all'Erario, doveva garantire il proprio adempimento esclusivamente mediante presentazione di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria, poichè erano ritenuti gli unici strumenti di garanzia validi per beneficiare della rateazione per il pagamento delle somme dovute. Difatti, l'articolo 1 commi 418 e 419 della legge finanziaria per il 2005 aveva eliminato il rinvio in precedenza contenuto nel Dlgs 19 giugno 1997, n. 218, e nel Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546, alle garanzie previste per il rimborso del credito Iva, di cui all'articolo 38-bis del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, sostituendolo con la "garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria". I soggetti abilitati a rilasciare le garanzie fideiussorie in questione risultavano essere, pertanto, esclusivamente le banche e le imprese nazionali di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni. Prima di tale norma, le garanzie che il contribuente poteva offrire all'Ente Pubblico erano, invece, tutte quelle individuate dall'articolo 38-bis del Dpr n. 633 del 1972, le stesse, cioè, previste per garantire il rimborso del credito Iva. Si ammettevano, in particolare, anche le fideiussioni rilasciate da aziende o istituti di credito, o da impresa commerciale che, a giudizio dell'Amministrazione finanziaria, offrisse adeguate garanzie di solvibilità, nonché polizze fideiussorie rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Tra l'altro, con la Circolare ministeriale n. 66 del 5 aprile 2000, l'Amministrazione, anche sulla base di un raffronto tra il citato articolo 38-bis e il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (disciplina delle imprese operanti nel settore finanziario), aveva chiarito che tra i soggetti ammessi a rilasciare adeguata garanzia dovevano essere ricomprese anche le imprese finanziarie e, in particolare, quelle indicate negli articoli 106 e 107 del Dlgs n. 385 del 1993. Le garanzie richieste alle piccole e medie imprese potevano, inoltre, essere prestate anche dai consorzi o dalle cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del Dlgs n. 385 del 1993. Venuto meno però il rinvio all'articolo 38-bis, Dpr 633/72, l'individuazione dei soggetti abilitati a rilasciare le garanzie predette risultava essere demandata all'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, avente a oggetto la disciplina relativa alla costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato e altri enti pubblici. Il Legislatore, così facendo, aveva ristretto pertanto il novero delle garanzie cui il contribuente poteva far ricorso, limitandole alle sole polizze fideiussorie e alle fideiussioni bancarie. A conferma di tutto ciò, l'Agenzia delle Entrate emanava in data 13 aprile 2006 la Circolare n. 14 che ribadiva: "La garanzia che deve assistere il pagamento rateale delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziale può essere, infatti, costituita soltanto da fideiussione bancaria o polizza fideiussoria. Relativamente a quest'ultima forma di garanzia si precisa che la locuzione "polizza fideiussoria" equivale a "polizza assicurativa" ed individua il documento probatorio tipico del contratto di assicurazione con il quale una compagnia di assicurazione garantisce l'adempimento del debito di un terzo." La stessa, poi, richiamandosi al predetto articolo 1 delle legge 10 giugno 1982, n. 348, concludeva che: "In altri termini, i soggetti abilitati a rilasciare le garanzie fideiussorie di cui si tratta sono esclusivamente le banche, il cui elenco e' pubblicato dalla Banca d'Italia che esercita la vigilanza su tali aziende, e le imprese nazionali di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, il cui elenco e' pubblicato dall'organo di vigilanza, l'ISVAP;… Da ciò consegue che la garanzia a presidio del rischio derivante dalle operazioni con pagamento rateale in questione in nessun caso può essere emessa da un soggetto diverso da quelli sopra individuati e, in particolare, dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, in quanto non legittimati." Vediamo ora la situazione dopo la finanziaria 2008
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