| ERARIO E FIDEIUSSIONI | |||
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Pagina 2 di 2 La situazione dopo la "Finanziaria 2008" La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 ("Finanziaria 2008") all'art. 124 reintroduce però il concetto di "fideiussioni finanziarie". Difatti, lo stesso recita: "All'articolo 38-bis, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: - iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con le modalità e criteri di solvibilità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze – sono sostituite dalle seguenti: - iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni". Riguardo la disciplina delle dilazioni di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, l'art. 126 della "finanziaria 2007" completa dicendo: "All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: - polizza fidejussoria o fideiussione bancaria – sono aggiunte le seguenti: - ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni". Assodato che il Legislatore ha reintrodotto l'uso delle "fideiussioni finanziarie", è utile ricordare al lettore le caratteristiche salienti di tali strumenti finanziari. Ricomprese nelle cosiddette "garanzie chirografarie o accessorie", le stesse costituiscono l'attività svolta da quelle società finanziarie iscritte presso l'elenco degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia che, come istituito con il D.lgs. n. 231 del21 novembre 2007, a decorrere dal 1 gennaio 2008 ha sostituito in tutte le sue funzioni l'Ufficio Italiano Cambi (UIC). Fra queste funzioni rientra, per l'appunto, il compito di comunicare mensilmente le società neo iscritte e le società che invece hanno perso i requisiti per l'iscrizione a tele elenco. Le società finanziarie possono poi iscriversi anche all'Elenco Speciale di cui all'articolo 107 D.Lgs 385/93 tenuto da sempre dalla Banca d'Italia. In tal caso, l'intermediario dovrà attenersi alle disposizioni da questa emanate riguardo l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni che la società finanziaria dovrà avere. Un settore, quindi, piuttosto variegato, il ricorso al quale, come già più volte sottolineato in passato, deve essere effettuato con notevole discernimento e dopo un'attenta disamina delle possibilità offerte, dello stato dell'intermediario e della delicatezza del tema affrontato. Il Caso La società Alfa Srl svolge da anni attività di servizi nei confronti della PMI. A causa di un momento congiunturale negativo è venuta meno la possibilità di presidiare correttamente ogni costo per la produzione del reddito in azienda. Questo problema, legato ad una significativa carenza di liquidità, ha generato una serie di effetti a cascata che hanno inerito le più significative macrovoci del bilancio. Tra queste, certamente, quella del debito nei confronti dell'Erario che, come chi si occupa di azienda sa bene, aumenta in modo significativo e più che proporzionale all'importo originario, ogni qual volta si lasciano decadere i termini sia naturali, che quelli successivi, legati all'avviso bonario. Così l'azienda si è trovata innanzi ad un termine perentorio, legato alla cartella esattoriale, che può essere per norma rateizzata attraverso una specifica domanda all'Ente competente per territorio. Questa rateizzazione, ancorché soggetta all'aumento del 30% in valore, rispetto al debito iniziale, permette all'azienda di gradualizzare la liquidità necessaria per far fronte allo scaduto - che solitamente, come detto, inerisce anche altri campi del Conto Economico dell'azienda – che si è generato nel tempo. E' necessario però, tutte le volte che il debito supera una determinata soglia, predisporre una garanzia fidejussoria in grado di accompagnare il piano nel corso del suo ordinario ammortamento. Nella fattispecie la società Alfa srl si è rivolta ad una compagnia finanziaria, ex art. 106, e l'ha proposta all'ente finanziario competente in accompagnamento alla formale richiesta di rateizzazione. L'accettazione di quest'ultima, avvenuta circa un mese dopo la presentazione dei documenti precedentemente citati, ha comportato anche l'accettazione della fideiussione. E' evidente come l'elemento principale della rateizzazione sia rappresentato non tanto, e non solo, dalla capacità di rimborso che in quel momento la società o il singolo possono avere, ma dalla tenuta giuridico–strutturale della fideiussione e, in particolar modo, della sua emittente, perché è su di essa che viene fatta dall'organismo pubblico la valutazione.
Finanziamenti su misura - News Rivista di agevolazioni e tecniche finanziarie Editore: Ipsoa Giugno 2008 autori: Umberto Baldi Forti e Pietro Busanelli
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