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Un'azienda che ha accumulato un debito verso l'Erario per imposte non versate e che si è trovata nella necessità di dover rateizzare tale debito come può usare le fideiussioni finanziarie come garanzie accessorie nei piani di rientro del debito aziendale verso l'Erario o la Banca? La normativa riguardante tali garanzie accessorie è stata modifiche più volte, disorientando sia il contribuente debitore che la Banca garante. Facciamo il punto prima e dopo la recente finanziaria (legge n. 244 del 24 dicembre 2007).
La situazione prima della "Finanziaria 2008" A decorrere dal 1° gennaio 2005, chi intendeva evitare il pagamento in unica soluzione delle somme dovute all'Erario, doveva garantire il proprio adempimento esclusivamente mediante presentazione di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria, poichè erano ritenuti gli unici strumenti di garanzia validi per beneficiare della rateazione per il pagamento delle somme dovute. Difatti, l'articolo 1 commi 418 e 419 della legge finanziaria per il 2005 aveva eliminato il rinvio in precedenza contenuto nel Dlgs 19 giugno 1997, n. 218, e nel Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546, alle garanzie previste per il rimborso del credito Iva, di cui all'articolo 38-bis del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, sostituendolo con la "garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria". I soggetti abilitati a rilasciare le garanzie fideiussorie in questione risultavano essere, pertanto, esclusivamente le banche e le imprese nazionali di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni. Prima di tale norma, le garanzie che il contribuente poteva offrire all'Ente Pubblico erano, invece, tutte quelle individuate dall'articolo 38-bis del Dpr n. 633 del 1972, le stesse, cioè, previste per garantire il rimborso del credito Iva. Si ammettevano, in particolare, anche le fideiussioni rilasciate da aziende o istituti di credito, o da impresa commerciale che, a giudizio dell'Amministrazione finanziaria, offrisse adeguate garanzie di solvibilità, nonché polizze fideiussorie rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Tra l'altro, con la Circolare ministeriale n. 66 del 5 aprile 2000, l'Amministrazione, anche sulla base di un raffronto tra il citato articolo 38-bis e il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (disciplina delle imprese operanti nel settore finanziario), aveva chiarito che tra i soggetti ammessi a rilasciare adeguata garanzia dovevano essere ricomprese anche le imprese finanziarie e, in particolare, quelle indicate negli articoli 106 e 107 del Dlgs n. 385 del 1993. Le garanzie richieste alle piccole e medie imprese potevano, inoltre, essere prestate anche dai consorzi o dalle cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del Dlgs n. 385 del 1993. Venuto meno però il rinvio all'articolo 38-bis, Dpr 633/72, l'individuazione dei soggetti abilitati a rilasciare le garanzie predette risultava essere demandata all'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, avente a oggetto la disciplina relativa alla costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato e altri enti pubblici. Il Legislatore, così facendo, aveva ristretto pertanto il novero delle garanzie cui il contribuente poteva far ricorso, limitandole alle sole polizze fideiussorie e alle fideiussioni bancarie. A conferma di tutto ciò, l'Agenzia delle Entrate emanava in data 13 aprile 2006 la Circolare n. 14 che ribadiva: "La garanzia che deve assistere il pagamento rateale delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziale può essere, infatti, costituita soltanto da fideiussione bancaria o polizza fideiussoria. Relativamente a quest'ultima forma di garanzia si precisa che la locuzione "polizza fideiussoria" equivale a "polizza assicurativa" ed individua il documento probatorio tipico del contratto di assicurazione con il quale una compagnia di assicurazione garantisce l'adempimento del debito di un terzo." La stessa, poi, richiamandosi al predetto articolo 1 delle legge 10 giugno 1982, n. 348, concludeva che: "In altri termini, i soggetti abilitati a rilasciare le garanzie fideiussorie di cui si tratta sono esclusivamente le banche, il cui elenco e' pubblicato dalla Banca d'Italia che esercita la vigilanza su tali aziende, e le imprese nazionali di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, il cui elenco e' pubblicato dall'organo di vigilanza, l'ISVAP;… Da ciò consegue che la garanzia a presidio del rischio derivante dalle operazioni con pagamento rateale in questione in nessun caso può essere emessa da un soggetto diverso da quelli sopra individuati e, in particolare, dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, in quanto non legittimati." Vediamo ora la situazione dopo la finanziaria 2008
La situazione dopo la "Finanziaria 2008" La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 ("Finanziaria 2008") all'art. 124 reintroduce però il concetto di "fideiussioni finanziarie". Difatti, lo stesso recita: "All'articolo 38-bis, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: - iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con le modalità e criteri di solvibilità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze – sono sostituite dalle seguenti: - iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni". Riguardo la disciplina delle dilazioni di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, l'art. 126 della "finanziaria 2007" completa dicendo: "All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: - polizza fidejussoria o fideiussione bancaria – sono aggiunte le seguenti: - ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni". Assodato che il Legislatore ha reintrodotto l'uso delle "fideiussioni finanziarie", è utile ricordare al lettore le caratteristiche salienti di tali strumenti finanziari. Ricomprese nelle cosiddette "garanzie chirografarie o accessorie", le stesse costituiscono l'attività svolta da quelle società finanziarie iscritte presso l'elenco degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia che, come istituito con il D.lgs. n. 231 del21 novembre 2007, a decorrere dal 1 gennaio 2008 ha sostituito in tutte le sue funzioni l'Ufficio Italiano Cambi (UIC). Fra queste funzioni rientra, per l'appunto, il compito di comunicare mensilmente le società neo iscritte e le società che invece hanno perso i requisiti per l'iscrizione a tele elenco. Le società finanziarie possono poi iscriversi anche all'Elenco Speciale di cui all'articolo 107 D.Lgs 385/93 tenuto da sempre dalla Banca d'Italia. In tal caso, l'intermediario dovrà attenersi alle disposizioni da questa emanate riguardo l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni che la società finanziaria dovrà avere. Un settore, quindi, piuttosto variegato, il ricorso al quale, come già più volte sottolineato in passato, deve essere effettuato con notevole discernimento e dopo un'attenta disamina delle possibilità offerte, dello stato dell'intermediario e della delicatezza del tema affrontato. Il Caso La società Alfa Srl svolge da anni attività di servizi nei confronti della PMI. A causa di un momento congiunturale negativo è venuta meno la possibilità di presidiare correttamente ogni costo per la produzione del reddito in azienda. Questo problema, legato ad una significativa carenza di liquidità, ha generato una serie di effetti a cascata che hanno inerito le più significative macrovoci del bilancio. Tra queste, certamente, quella del debito nei confronti dell'Erario che, come chi si occupa di azienda sa bene, aumenta in modo significativo e più che proporzionale all'importo originario, ogni qual volta si lasciano decadere i termini sia naturali, che quelli successivi, legati all'avviso bonario. Così l'azienda si è trovata innanzi ad un termine perentorio, legato alla cartella esattoriale, che può essere per norma rateizzata attraverso una specifica domanda all'Ente competente per territorio. Questa rateizzazione, ancorché soggetta all'aumento del 30% in valore, rispetto al debito iniziale, permette all'azienda di gradualizzare la liquidità necessaria per far fronte allo scaduto - che solitamente, come detto, inerisce anche altri campi del Conto Economico dell'azienda – che si è generato nel tempo. E' necessario però, tutte le volte che il debito supera una determinata soglia, predisporre una garanzia fidejussoria in grado di accompagnare il piano nel corso del suo ordinario ammortamento. Nella fattispecie la società Alfa srl si è rivolta ad una compagnia finanziaria, ex art. 106, e l'ha proposta all'ente finanziario competente in accompagnamento alla formale richiesta di rateizzazione. L'accettazione di quest'ultima, avvenuta circa un mese dopo la presentazione dei documenti precedentemente citati, ha comportato anche l'accettazione della fideiussione. E' evidente come l'elemento principale della rateizzazione sia rappresentato non tanto, e non solo, dalla capacità di rimborso che in quel momento la società o il singolo possono avere, ma dalla tenuta giuridico–strutturale della fideiussione e, in particolar modo, della sua emittente, perché è su di essa che viene fatta dall'organismo pubblico la valutazione. Finanziamenti su misura - News Rivista di agevolazioni e tecniche finanziarie Giugno 2008 autori: Umberto Baldi Forti e Pietro Busanelli
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