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FIDEIUSSIONE OMNIBUS Stampa E-mail
Scritto da Fideiussioni Cauzioni   

FIDEIUSSIONE OMNIBUS

Disciplinata dagli artt. 1936 e ss. c.c la fideiussione omnibus è una garanzia personale e atipica, molto usata ed abusata dalle banche, che nel tempo hanno stravolto il modello previsto dalla legge.

 Caratteri 

La fideiussione omnibus si caratterizza per la presenza di due clausole: la prima, detta garanzia a prima richiesta e senza eccezioni (responsabile dell'alterazione dell'originario tipo legale), e la seconda denominata "clausola estensiva".
 Clausola a prima richiesta e senza eccezioni 

La clausola stabilisce che il garante è tenuto a pagare a semplice richiesta scritta della banca, senza poter sollevare nessuna delle eccezioni pertinenti al debito garantito.

La clausola crea, secondo una parte minoritaria della dottrina, gravi problemi in ordine all'individuazione della funzione giuridica del negozio, sino al punto che, a rigore, questo dovrebbe giudicarsi nullo per mancanza di causa. L'opinione maggioritaria è però schierata a favore della validità del negozio all'esame.

 Clausola estensiva 

La seconda clausola estende la copertura fiudeiussoria a tutti i debiti che un determinato soggetto si troverà ad avere nei confronti dell'istituto bancario.

Questa è oggi sicuramente compatibile col nostro ordinamento, ma ciò solo grazie all'intervento del legislatore il quale, nel 1992, dispose che in caso di estensione della garanzia ad obbligazioni future è necessario indicare l'importo massimo della garanzia.

Prima di quell'anno le banche (sostenute dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione) difendevano la validità anche delle fideuissioni omnibus senza limite d'importo. Secondo alcuni si trattava di un vero e proprio "mostro" giuridico che poteva condurre il garante a gravissime esposizioni debitorie senza ch'egli potesse fare alcunché per evitarle o prevederle. Dopo un confronto aspro tra la giurisprudenza di merito - che negava validità a questi contratti - e la Cassazione (che pervicacemente li difendeva), intervenne il legislatore escludendo d'imperio la validità delle fideiussioni senza indicazione dell'importo massimo garantito.

 
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