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DECRETO MIN. TES. 06/07/1994 Stampa E-mail
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AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI


Decreto Ministero del Tesoro del 06/07/1994.

Le previsioni di cui all’art. 1 legge 10/06/1982 n.° 348, hanno subito una profonda modifica ed innovazione a seguito del Decreto Legislativo 01/09/1993 n.° 385.

Infatti l’art. 1 al punto b legge 10/06/1982 n.° 348, quando parla di fidejussione bancaria fa riferimento all’art. 5 del D.L. 12/03/1936 n.° 375.

Ebbene detto articolo 5 è stato abrogato esplicitamente dall’art. 161 del D. Lgs. 01/09/1993 n.° 385 e sostituito dalla disciplina della stessa legge.

Infatti il suddetto D. Lgs. 385/93 ha disciplinato ex novo l’esercizio del credito, distinguendo peraltro tra attività bancaria ed attività finanziaria.

L’art. 10 della stessa legge riserva l’esercizio dell’attività bancaria alle aziende di credito. Per ciò che riguarda l’attività finanziaria, e specificatamente la prestazione di garanzie fidejussorie è affidata in primo luogo ed in via principale alle imprese finanziarie, iscritte in un apposito elenco, quello di cui all’art. 106 del richiamato D. Lgs. 385/93.

Lo stesso art.106 delega al Ministero del Tesoro la specificazione del contenuto della suddetta attività tra l’altro di presentazione di garanzie fidejussorie.

Ed il Ministero, nell’ambito di tale delega, ha emesso il proprio D.M. 06/07/1994, ove ha stabilito all’art. 2 che gli intermediari iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 D. Lgs. 385/93 possono svolgere le attività di rilascio di fidejussioni , senza stabilire alcuna limitazione per tale esercizio, ed in modo particolare senza escludere le possibilità di rilascio di fidejussioni a favore dello stato.

In conclusione da tale combinato di norme risulta che le previsioni limitative e ristrettive, in tema si rilascio di fidejussioni, di cui all’art. 1 punto b della legge 10/06/1982 n.° 348, senz’altro superate dalla successiva disposizione in materia disciplina del credito di cui al D. Lgs. 385/93.

Peraltro è da osservare che il D. Lgs. 01/09/1993 n.° 385 è nato anche in applicazione della disciplina comunitaria nel campo creditizio.

Ed infatti, ed a riprova, l’art. 6 dello stesso decreto legislativo stabilisce che " le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni della Comunità Europea e prevedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria".

E tra le indicazioni della Comunità Europea vi è per l’appunto quello di aggirare le procedure di pagamento da parte dello Stato con più efficace utilizzo di altre risorse fidejussorie, di maggiore snellezza, pur se comprovate dagli opportuni controlli e preventive verifiche mediante iscrizione in appositi elenchi.

E dunque la disciplina del D. Lgs. 01/09/1993 n.° 385 è di più ampio respiro rispetto alle conclusioni e limitazioni portate alla legge bancaria precedente, e portate dal D. L. 12/03/1936 n. °375 e i sui derivati come da legge 10/06/1982 n.° 348.

Pretendere quindi di continuare ad applicare una ipotesi restrittiva come quella di cui al punto b dell’art. 1 della legge 10/06/1982 n.° 348, e cioè di limitare la possibilità di rilascio di fidejussioni alle sole aziende di credito ignorando le espresse previsioni del combinato degli art. 1 e 106 dei D. L. 01/09/93 n.° 385, che estendono agli intermediari finanziari iscritti nell’apposito elenco il diritto di esercitare tale attività, appare una interpretazione che porta a posizioni comunque in contrasto con la normativa e le indicazioni comunitarie.

La condizione che una legge precedente, e cioè la legge 10/06/1982 n.° 348, possa essere considerata legge speciale rispetto ad una legge successiva, e cioè il D. Lgs. 01/09/1993 n.° 385, così come a volte sostengono alcuni enti, e che quindi la prima possa superare la seconda appare non fondata, per due motivi.

Il primo motivo è quello puramente temporale.

Infatti non si può ben comprendere come una legge possa essere considerata speciale rispetto ad una normativa promulgata successivamente.

Il secondo motivo è che la normativa del D. Lgs. 01/09/1993 n.° 385 è del tutto innovativa rispetto a quella nel cui ambito si è formata la legge 10/06/1982 n.° 348, con la conseguenza che le previsioni restrittive di quest’ultima, ove si dovessero considerare ancora operanti, divengono assolutamente in contrasto con quelle di maggiore respiro delle leggi successive, e cioè quelle del D. L. 01/09/1993 n.° 385.
Ma c’è di più. La limitazione dell’art. 1 punto b della legge 10/06/1982 n.° 348 della possibilità di emettere fidejussioni a favore dello Stato alle sole aziende di credito, appare in contrasto con le disposizioni comunitarie e con tutta la normativa che ne è seguita.

E’ il Ministero del Tesoro, l’Ente delegato a disporre in materia di rilascio di fidejussioni ed il Ministero del Tesoro lo ha fatto con il suo D. M. del 06/07/1994.

Ed è fuori dubbio che il Ministero del Tesoro ha aperto agli intermediari finanziari iscritti all’elenco in cui all’art. 106 D. L. 01/09/1993 n.° 385, la possibilità di rilasciare fidejussioni senza alcuna limitazione e quindi anche a favore dello Stato.

E dunque è soltanto al nuovo strumento legislativo, e cioè al D. Lgs. 01/09/1993 n.° 385 e successive norme, che bisogna adeguarsi, ed è all’interno di detto strumento che occorre cercare le regole che sovrintendono il rilascio della garanzie fidejussorie, anche allo Stato. E pertanto la disposizione restrittiva di cui all’art. 1 punto b della legge 10/06/1982 n.° 348, si deve ritenere abrogata o quanto meno superata dal D. L. 01/09/1993 n.° 385, dal relativo art. 106 e dal D.M. del Ministero del Tesoro del 06/07/1994.

La direzione spesso utilizzata dagli Enti Pubblici (garanzia da prestarsi a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa) è frutto di un’abitudine consolidata che non tiene conto del passo dei tempi; oltre a quanto sopra esposto, riteniamo opportuno sottolineare il costante orientamento della Suprema Corte di cassazione in merito alle discrasie che spesso si creano fra leggi «è noto che la formulazione letterale delle singole disposizioni di Legge non è mai decisiva, dovendo in ogni caso l’interprete aver riguardo all’interesse specifico da esse tutelato ed al sistema nel quale sono inserite; specie quando il significato desumibile dalle espressioni testuali porti a conseguenze difficilmente accettabili sul piano della razionalità e della coerenza dell’ordinamento»:

Si rappresenta infine sia che il Ministero del Tesoro, per il tramite dell’Ufficio Italiano Cambi, con provvedimento del 23/04/1999 ha espressamente autorizzato la Scrivente a svolgere l’attività di emissione di fidejussioni senza limitazione alcuna, sia che la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma certifica che l’attività sociale è «l’emissione di cauzioni e fidejussioni in Italia ed all’estero ad Enti Pubblici e Privati».

Vi invitiamo a pubblicizzare la presente circolare qualora vi siano titubanze da parte dei preposti degli Enti Pubblici beneficiari.

 
< Prec.

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